Sez. 3, Sentenza n. 7411 del 16/12/1983 (Rv. 432009 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - INTERESSI - COMPUTO - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - INTERESSI - COMPUTO - DECORRENZA.*
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, a norma dello art. 1224 cod. civ. gli interessi sulla somma risarcitoria sono dovuti dal giorno della mora e non da quello della consumazione della inadempienza e vanno calcolati non sulla somma originaria, bensì su quella rivalutata. (Conf 1222/81, mass n 411796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)