Sez. 3, Sentenza n. 943 del 13/04/1963 (Rv. 261335 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - OMISSIONE DI COMUNICAZIONE AL LOCATORE - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - OMISSIONE DI COMUNICAZIONE AL LOCATORE - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora il conduttore abbia omesso di fare la comunicazione della sublocazione, violando la disposizione dell'art 23 l n 253 del 1950, il giudice non puo procedere alla valutazione della gravita dell'inadempimento in quanto lo stesso legislatore ha apprezzato la gravita del fatto disponendo che ad esso segua in ogni caso la risoluzione del contratto. (V 3186'58 2217'58 2055'57).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)