Sez. 3, Sentenza n. 3365 del 07/04/1987 (Rv. 452410 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - COMUNICAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - ART. 2 LEGGE N. 392 DEL 1978 - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - COMUNICAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - ART. 2 LEGGE N. 392 DEL 1978 - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - ESCLUSIONE.*
A differenza del regime vincolistico delle locazioni urbane in cui l'omessa comunicazione, da parte del conduttore, al locatore, della conclusione della sublocazione mediante lettera raccomandata (che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed il numero dei vani sublocati) era di per sè causa di risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 23 della legge n. 253 del 1950, la stessa omissione a norma dell'art. 2 della vigente legge n. 392 del 1978, non è sanzionata con una identica causa di risoluzione del rapporto locativo. (V 1445/66, mass n 322866; (V 2756/63, mass n 264272; (V 943/63, mass n 261335).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 20, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)