Sez. 5 - , Sentenza n. 34168 del 20/12/2019 (Rv. 656400 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi previdenziali versati dal titolare dell’impresa familiare nell’interesse dei collaboratori - Diritto di rivalsa sul beneficiato - Sussistenza - Deducibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 433, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)