Sez. L, Sentenza n. 12149 del 19/08/2003 (Rv. 565988 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Applicazione ai familiari coadiuvanti di imprese agricole - Inclusione - Sentenza della corte costituzionale n.18 del 1995 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
Anche in riferimento ai collaboratori dell'impresa agricola l'ente previdenziale può essere condannato alla costituzione di una rendita vitalizia per i contributi omessi e prescritti, in applicazione della norma contenuta nell'art. 13 della legge n.1338 del 1962, in quanto - in conformità all'interpretazione data alla norma stessa dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 18 del 1995, in riferimento ai collaboratori della impresa artigiana - la norma in questione appare dotata dei caratteri di generalità ed astrattezza tali da giustificarne l'applicazione, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche ai lavoratori autonomi, qualora essi siano accomunati ai precedenti dal fatto di non essere abilitati direttamente al versamento dei contributi, essendo sottoposti al tal fine alla determinazione di altri soggetti, i datori di lavoro da un canto, i titolari delle aziende agricole dall'altro.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 13 in favore del collaboratore familiare dell'impresa agricola, che non fu inserito negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti per determinazione del titolare dell'azienda che non provvedette a denunciarlo a quindi neppure a versare i prescritti contributi).
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)