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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 14 del 1969

Decisione
decisa il 1969-01-30, depositata il 1969-02-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:14
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3117

  • Giudizio incidentale di legittimità costituzionale
  • Questione analoga ad altra dichiarata inammissibile con sentenza per difetto assoluto di rilevanza
  • Decisione
  • Forma
  • Ordinanza di manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Riproposta una questione di legittimità costituzionale analoga ad altra già dichiarata inammissibile, con sentenza, per difetto assoluto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione stessa, se nel caso valgono le stesse ragioni enunciate nella precedente sentenza e non risultino motivi per una diversa decisione, va dichiarata, con ordinanza, manifestamente infondata.

Parametri

Massima n. 3118

  • Polizia ferroviaria
  • Reati previsti in regolamento emanato, prima della costituzione, in base a legge
  • Impugnazione della legge per violazione della riserva di legge in materia penale
  • Dichiarazione di inammissibilità per difetto di rilevanza
  • Riproposizione della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per difetto assoluto di rilevanza già dichiarato con la sentenza n. 73 del 1968, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, all. F, (contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici") sollevata, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge in materia penale, nel corso di un giudizio su contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria 31 ottobre 1873, n. 1687, sul presupposto, già escluso dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza per essere il regolamento anteriore alla Costituzione, che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma denuciata della legge del 1865 (sulla quale si basa il regolamento del 1873) comporterebbe la illegittimità e quindi la disapplicazione, nel giudizio a quo, delle norme del regolamento sui reati in esso contestati.

Norme impugnate

  • art. 317, comma 2, legge 20 marzo 1965, n. 2248

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1967 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968; 2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1968 dal pretore di Ferrara nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cimmino Nicola e di Ferri Faggioli Giuliano, iscritte ai nn. 72 e 73 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968; 3) ordinanze emesse il 18 gennaio 1968 dal pretore di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Perrone Nicola, di Selini Pasqualino e di Vitale Giuseppe, iscritte ai nn. 118, 119 e 120 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968; 4) ordinanza emessa il 14 giugno 1968 del pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Pavoli Oscar, iscritta al n. 143 del Registro ordianze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968; 5) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di Vietina Vittorio, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968; 6) ordinanze emesse il 26 giugno 1968 dal pretore di Firenze nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Zerbino Guido e di Senesi Giuseppina, iscritte ai nn. 193 e 194 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968. Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che tutte le ordinanze di rimessione propongono identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale; che i giudizi possono essere pertanto riuniti e decisi con unico provvedimento; che nessuna delle parti si è costituita innanzi a questa Corte; che i giudizi a quo hanno tutti ad oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687; che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero elevate le imputazioni;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza; che nel corso ora in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dalle ordinanze del tribunale di Roma, del pretore di Ferrara, del pretore di Milano, del pretore di Pontremoli, del tribunale per i minorenni di Firenze e del pretore di Firenze in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

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