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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 110 del 1969

Decisione
decisa il 1969-06-19, depositata il 1969-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:110
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3334

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Polizia ferroviaria
  • Reati previsti in regolamento emanato prima della costituzione, in base a legge
  • Impugnazione della legge per violazione della riserva di legge in materia penale
  • Questione analoga ad altra dichiarata inammissibile con sentenza per difetto assoluto di rilevanza
  • Decisione
  • Forma
  • Ordinanza di manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Per gli stessi motivi espressi nell'ordinanza n. 14 del 1969, con richiamo alla sentenza n. 73 del 1968, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, in riferimento al principio di riserva di legge in materia penale, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Barletta 24 ottobre 1968, (Gazz. Uff. n. 66 del 12.3.1969) nel corso di un giudizio penale in cui si dovevano applicare norme del regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687.

Norme impugnate

  • art. 317, comma 2, legge 20 marzo 1965, n. 2248

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal pretore di Barletta nel procedimento penale a carico di Sivo Biagio, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969. Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale; che la parte privata non si è costituita innanzi a questa Corte né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri; che il giudizio a quo ha ad oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687; che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa impugnata comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero elevate le imputazioni;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza; che identica questione, sollevata da altri giudici, venne successivamente dichiarata manifestamente inammissibile; che nel caso in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, Comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dall'ordinanza del pretore di Barletta in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze