Sez. 1, Sentenza n. 1886 del 18/06/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169880 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ARRESTO - INTERROGATORIO - MANCATA EFFETTUAZIONE NEI QUINDICI GIORNI - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE SULL'ISTANZA DI SCARCERAZIONE - MEZZO DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ARRESTO - INTERROGATORIO - MANCATA EFFETTUAZIONE NEI QUINDICI GIORNI - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE SULL'ISTANZA DI SCARCERAZIONE - MEZZO DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE.*
Contro l'ordinanza del giudice istruttore che decide sull'istanza di scarcerazione proposta ai sensi del comma primo dell'art. 365 cod. proc. pen. (nel testo sostituito dall'art. 10 legge 29 luglio 1984 n. 398) non è consentito l'immediato ricorso per Cassazione, essendo, invece, previsto l'appello al tribunale; trattandosi, infatti, di una nuova ipotesi di scarcerazione automatica, sono applicabili le Disposizioni dell'art. 282 bis cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)