Sez. 1, Ordinanza n. 1565 del 02/06/1988 Cc. (dep. 22/06/1988) Rv. 178693 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER OMESSO INTERROGATORIO - ISTANZA - RIGETTO - RIMEDIO ESPERIBILE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER OMESSO INTERROGATORIO - ISTANZA - RIGETTO - RIMEDIO ESPERIBILE.*
Contro l'ordinanza del giudice istruttore che decide sull'istanza di scarcerazione proposta ai sensi del primo comma dell'art. 365 cod. proc. pen. (nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 29 luglio 1984 n. 398) non è consentito l'immediato ricorso per Cassazione; trattandosi di una nuova fattispecie di scarcerazione automatica, il mezzo di impugnazione utilizzabile è l'appello al tribunale per il riesame dei provvedimenti in materia di libertà personale. (Conf mass n 172558; (Conf mass n 169882; (Conf mass n 169880).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)