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Sez. 2, Sentenza n. 10663 del 24/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161663 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO DIRETTO AL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO DI CREDITO - AGGRAVANTE O ATTENUANTE - ENTITÀ DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA NEL TITOLO.*
Stato
decisa il 1983-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161663-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO DIRETTO AL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO DI CREDITO - AGGRAVANTE O ATTENUANTE - ENTITÀ DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA NEL TITOLO.*

In ogni reato diretto al conseguimento di un titolo di credito, il momento consumativo corrisponde alla perdita di disponibilità e all'esposizione debitoria da parte del soggetto passivo - pertanto, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. o dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 stesso codice, l'entità del danno deve essere determinata in relazione alla somma indicata nel titolo, essendo irrilevante se, per circostanze sopravvenute, il danno resti eliso o attenuato. (V mass n 150565; (V mass n 139702).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)