Sez. 1, Sentenza n. 10427 del 07/03/1989 Ud. (dep. 17/07/1989) Rv. 181874 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL MOMENTO CONSUMATIVO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL MOMENTO CONSUMATIVO.*
Ai fini della valutazione del danno di particolare Rilevanza è necessario riferirsi al momento consumativo del delitto, a nulla rilevando le circostanze che possono verificarsi dopo tale momento. (nella specie truffa al gioco con rilascio contestuale di assegno dell'importo di lire sessantaseimilioni e con pagamento successivo di importi rateizzati di tre milioni. La Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante). (V mass n 161663; (V mass n 161540).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)