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Sez. L, Sentenza n. 2372 del 24/04/1979 (Rv. 398689 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL1975 - APPLICABILITA A SITUAZIONI DETERMINATESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398689-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL1975 - APPLICABILITA A SITUAZIONI DETERMINATESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 24, comma primo, legge 3 giugno 1975 n 160, la quale - fermi gli altri requisiti per la valutazione dello stato invalidante dell'assicurato stabilito dall'anteriore normativa in tema di pensione di invalidita nella relativa Assicurazione generale obbligatoria - ha fissato "a meno di un terzo" il limite minimo legale per il riconoscimento della pensione anzidetta, opera dalla data di entrata in vigore della citata legge (20 giugno 1975) e non e pertanto applicabile in relazione a situazioni determinatesi in precedenza, che sono regolate dall'art 10, comma primo, RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)