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Sez. L, Sentenza n. 6122 del 23/11/1979 (Rv. 402837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA DETERMINATA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICAZIONE AI GIUDIZI PENDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA DETERMINATA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICAZIONE AI GIUDIZI PENDENTI - ESCLUSIONE.*

In tema di pensione di invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale fissa la soglia dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato a meno di un terzo, anziche a meno della meta, come previsto dalla precedente normativa, di cui all'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, non opera, in difetto di espressa previsione di retroattivita, nei giudizi pendenti, su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (10 giugno 1975) e, pertanto, non puo valere ad escludere il diritto a pensione che spetti con decorrenza anteriore all'indicata data, in forza della previgente disciplina. (Conf 3111/79, mass n 399465; (Conf 2372/79, mass n 398689).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)