Sez. 2, Sentenza n. 2657 del 17/07/1969 (Rv. 342310 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PARENTI, AFFINI E AFFILIATI DELLE PARTI - DEPOSIZIONE DI UN TESTE INCAPACE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONI - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PARENTI, AFFINI E AFFILIATI DELLE PARTI - DEPOSIZIONE DI UN TESTE INCAPACE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONI - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La nullita della deposizione di un teste incapace a deporre, per il quale l'art. 247 cod.proc.civ. vieta di testimoniare, ha carattere relativo, in quanto attiene alla tutela degli interessi delle parti e non all'attivita del giudice pertanto, la nullita stessa non e piu rilevabile e devesi ritenere sanata ai sensi dell'art.157 dello stesso codice quando non sia stata dedotta in Sede di assunzione della prova, o, almeno, nella prima istanza o difesa successiva, e non puo essere sollevata per la prima volta nel giudizio di Cassazione. (V. 2220-67, massima n. 329398).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)