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Sez. 3, Sentenza n. 195 del 25/01/1974 (Rv. 367787 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - VIOLAZIONE - ECCEZIONE DI PARTE - LIMITI DI PROPONIBILITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367787-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - VIOLAZIONE - ECCEZIONE DI PARTE - LIMITI DI PROPONIBILITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

In tema di prova testimoniale, le violazioni dei limiti di valore ai fini dell'ammissibilita della prova e delle Disposizioni concernenti la capacita a testimoniare, non sono rilevabili ove non siano state dedotte in Sede di assunzione della prova o, quanto meno, nella prima istanza o difesa successiva, ne, a maggior ragione, la relativa eccezione puo essere denunciata, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione. (V 3654'72, mass n 361685; 2657'69, mass n 342310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)