Sez. 3, Sentenza n. 21388 del 04/11/2005 (Rv. 585038 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Sospensione per richiesta di mutuo agevolato - Decorrenza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale periodo di sospensione - non oltre l'anno - del detto termine al fine di ottenere un mutuo agevolato inizia a decorrere dalla presentazione della domanda di concessione del mutuo agevolato.(Nella specie, la S.C. ha chiarito che può verificarsi la sospensione del termine qualora, al momento della presentazione della domanda di mutuo, il termine abbia già iniziato a decorrere e non se, come nella specie, la domanda di mutuo è stata presentata oltre venti anni prima del passaggio in giudicato della sentenza che segna l'inizio del decorso del termine.).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)