diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31996 del 17/11/2023 (Rv. 669485 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Contratti agrari - Diritto di prelazione - Esercizio - Prezzo - Pagamento - Beneficio della sospensione - Cessazione - Condizioni - Diniego del finanziamento a conclusione dell’istruttoria - Mancato avvio dell’istruttoria - Equiparabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669485-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di esercizio del diritto di prelazione agraria, la cessazione del beneficio della sospensione del termine per il versamento del prezzo di acquisto, che l'art. 8, comma 7, della l. n. 590 del 1965 ricollega all'ipotesi di "diniego del finanziamento a conclusione dell'istruttoria", opera anche allorquando l'istruttoria per la concessione del predetto finanziamento neppure possa avere luogo, attesa l'identità del presupposto di fatto su cui si fonda la ratio della citata disposizione, la cui finalità è quella di porre fine ad una situazione di incertezza circa la destinazione del bene oggetto di denuntiatio quando risulti certa la non erogabilità del finanziamento.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)