diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1550 del 17/06/1966 (Rv. 323083 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILE - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE GIUDIZIARIE.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323083-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILE - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE GIUDIZIARIE.*

La parte, nei confronti della quale viene proposto ricorso per Cassazione, ha diritto di opporre immediatamente le sue difese mediante controricorso, non essendo tenuta ad accertarsi preventivamente che il ricorso sia stato depositato nel termine prescritto e che, comunque, non ricorra alcuna causa di improcedibilita. Pertanto la proposizione del controricorso regolarmente notificato e depositato comporta la condanna del ricorrente, il cui ricorso venga dichiarato improcedibile, al pagamento delle spese e degli onorari a favore del resistente. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)