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Sez. 1, Sentenza n. 3966 del 13/12/1969 (Rv. 344403 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE GIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344403-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE GIUDIZIALI - CONDIZIONI.*

La parte, nei confronti della quale viene proposto ricorso per Cassazione, ha diritto di opporre immediatamente le sue difese mediante controricorso, non essendo tenuta ad accertarsi preventivamente che il ricorso sia stato depositato nel termine prescritto e che, comunque, non ricorra alcuna causa di improcedibilita. Pertanto, la proposizione del controricorso regolarmente notificato e depositato comporta la condanna del ricorrente, il cui ricorso venga dichiarato improcedibile al pagamento delle spese e degli onorari a favore del resistente. (Conf 155-66, massima n 323083 V 3051-69, massima n 342965).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)