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Sez. 1, Sentenza n. 13357 del 07/06/2007 (Rv. 597421 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Passaggio in giudicato - Conseguente preclusione del corso degli interessi sui crediti privilegiati - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597421-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE

La sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce l'effetto di escludere, dopo il suo passaggio in giudicato, il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale, dovendo ricondursi i suoi effetti al momento della presentazione della domanda giudiziale, tra i quali vanno considerati gli effetti sugli interessi dei crediti pecuniari ricollegabili a detta presentazione, che, in virtù del richiamo operato dall'art. 169 legge fall., sono quelli di cui all'art. 55 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)