Sez. 5, Sentenza n. 22881 del 11/11/2005 (Rv. 585131 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - INTERESSI | Natura privilegiata del credito - Estensione agli interessi - Effetti - Ammissione del contribuente al concordato preventivo - Sospensione del corso degl'interessi, a far data dalla sentenza di omologazione del concordato - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - INTERESSI
In tema di IVA, la natura privilegiata del credito, prevista dall'art. 62, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comporta che l'ammissione del contribuente al concordato preventivo non sospende la decorrenza degl'interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a far tempo dalla data di ammissione alla procedura concorsuale: l'art. 55, primo comma (richiamato, per il concordato preventivo, dall'art. 169) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 fa infatti salvo quanto disposto dall'art. 54, terzo comma, il quale, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agl'interessi, nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ., con la conseguenza che essi sono dovuti anche per il periodo successivo alla sentenza di omologazione del concordato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)