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Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 26/06/2009 (Rv. 608872 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Procedimento ex art. 548 cod. proc. civ. - Natura ed oggetto - Conseguenze - Sentenza ex art. 549 cod. proc. civ. - Imposta di registro - Applicazione - Commisurazione al credito per cui si procede - Necessità.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608872-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., che deve essere compiuto incidentalmente nei modi indicati dalla legge in caso di silenzio o di contestazione del terzo, non equivale all'accertamento che sullo stesso diritto quest'ultimo o il debitore possono compiere in via autonoma esso, infatti, ha ad oggetto l'accertamento del credito quale oggetto della pretesa esecutiva, come indicata nell'atto di pignoramento presso terzi, e non è conseguenziale al rapporto sostanziale, ma all'esistenza del credito stesso. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sulla sentenza resa ex art. 549 cod. proc. civ., l'imposta proporzionale va commisurata al valore del credito oggetto di accertamento, nei limiti dell'importo del credito per il quale si procede ad esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)