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Sez. U, Sentenza n. 413 del 18/01/1983 (Rv. 425214 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CONCERNENTE L'"ESTINZIONE" DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO, A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEL SOPRAVVENUTO SODDISFACIMENTO DEL CREDITORE ISTANTE E DEI CREDITORI INTERVENUTI - NATURA SOSTANZIALE DI DECLARATORIA DI IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO - IMPUGNABILITÀ - CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425214-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CONCERNENTE L'"ESTINZIONE" DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO, A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEL SOPRAVVENUTO SODDISFACIMENTO DEL CREDITORE ISTANTE E DEI CREDITORI INTERVENUTI - NATURA SOSTANZIALE DI DECLARATORIA DI IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO - IMPUGNABILITÀ - CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*

Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la "Estinzione" del procedimento esecutivo, a seguito dello accertamento del sopravvenuto soddisfacimento del creditore istante e dei creditori intervenuti, con il conseguente venir meno del loro diritto di agire esecutivamente, ha natura sostanziale di declaratoria di improseguibilità del processo stesso, esulando dalle ipotesi di Estinzione in senso stretto previste dall'art. 630 primo comma cod. proc. civ., e, pertanto, è impugnabile con opposizione a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., non con reclamo a norma del terzo comma del citato art. 630 cod. proc. civ. (V 2273/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)