Sez. 3, Sentenza n. 15951 del 19/12/2000 (Rv. 542738 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Cessione del credito - Provvedimento di estinzione del processo esecutivo - Natura sostanziale di declaratoria di improseguibilità - Configurabilità - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In caso di esecuzione di sequestro conservativo, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo, a seguito della cessione del credito con rogito anteriore alla notifica del sequestro stesso, si sostanzia in un provvedimento di improseguibilità del processo. Consegue, che trattandosi di un atto esecutivo, il rimedio contro di esso è l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (nel caso di specie è stato dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 111)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)