Sez. L, Sentenza n. 3773 del 17/08/1977 (Rv. 387440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DIRIGENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI - RAPPORTO A TERMINE - AMMISSIBILITA - NORMATIVA APPLICABILE - FORMA - PROROGABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DIRIGENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI - RAPPORTO A TERMINE - AMMISSIBILITA - NORMATIVA APPLICABILE - FORMA - PROROGABILITA.*
Ai contratti di lavoro a tempo determinato relativi a dirigenti tecnici ed amministrativi, la cui stipula e consentita dall'art 4 della legge 18 aprile 1962 n 230, sono applicabili sia la norma di cui all'art 1, comma terzo, della stessa legge, la quale richiede che l'apposizione del termine risulti da atto scritto sia le norme di cui all'art 2 commi primo e secondo, le quali, prevedendo la possibilita di una sola proroga quando ricorrano condizioni contingenti ed imprevedibili e sussista il consenso espresso e non solo presunto del lavoratore, nonche la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in caso di prosecuzione dopo il termine inizialmente fissato e successivamente prorogato, escludono la validita della clausola di rinnovazione tacita del rapporto ad ogni periodo di scadenza.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)