Sez. L, Sentenza n. 3204 del 10/05/1983 (Rv. 428113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DEL TERMINE NEL CONTRATTO SCRITTO ORIGINARIO - NECESSITÀ - APPONIBILITÀ DI UN TERMINE IN FORZA DI CLAUSOLA SCRITTA STIPULATA NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DEL TERMINE NEL CONTRATTO SCRITTO ORIGINARIO - NECESSITÀ - APPONIBILITÀ DI UN TERMINE IN FORZA DI CLAUSOLA SCRITTA STIPULATA NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
La norma del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - secondo cui "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto" - non può essere interpretata se non nel senso che tale apposizione deve costituire clausola originaria del contratto (nelle situazioni sostanziali previste dal medesimo articolo, che debbono sussistere congiuntamente al requisito formale predetto), come confermato, in particolare, dagli elementi testuali contenuti nell'art. 2 della stessa legge circa la proroga del contratto ("per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale") e gli effetti della continuazione del rapporto "dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato". Pertanto, un contratto di lavoro stipulato senza apposizione (scritta) del termine è da considerare a tempo indeterminato (con tutte le relative conseguenze), restando esclusa l'apponibilità di un termine in forza di una clausola scritta stipulata nel corso del successivo svolgimento del relativo rapporto. (V 3773/77, mass n 387440).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)