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Sez. 3, Sentenza n. 42073 del 06/10/2011 Cc. (dep. 16/11/2011) Rv. 251310 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Evasione dell'IVA all'importazione - Merce proveniente dalla Repubblica di San Marino - Reato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251310-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di evasione dell'IVA all'importazione (artt. 70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano, in quanto, a seguito dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica sammarinese in vigore dal 28 marzo 2002, gli scambi doganali con l'Italia sono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione ed all'esportazione. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di due aerei ultraleggeri immatricolati a San Marino, detenuti da due cittadini italiani ed utilizzati come radiotaxi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)