diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 34256 del 12/07/2012 Cc. (dep. 07/09/2012) Rv. 253661 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Scambi con la Repubblica di San Marino - Accordi comunitari - Contrabbando doganale - Reato - Esclusione - Evasione dell'IVA all'importazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253661-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

A seguito della stipulazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991, gli scambi con l'Italia vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, con la conseguenza che non può configurarsi il reato di contrabbando doganale (artt. 292, 293 e 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), mentre è configurabile il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione (artt. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che, per la sua natura di tributo interno, non rientra tra i diritti di confine. (Fattispecie in tema di sequestro di un'imbarcazione da diporto immatricolata presso il registro nautico della Repubblica di San Marino di cui era stata ipotizzata la simulazione della locazione e la dissimulazione del trasferimento della proprietà).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 293 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Cod. Pen. art. 727 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)