Sez. 3, Sentenza n. 8804 del 27/06/2001 (Rv. 547791 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Poteri del giudice di appello - "Reformatio in peius" - Nei confronti dell'appellante non appellato incidentalmente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dello stesso appellante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)