Sez. L, Sentenza n. 9646 del 16/06/2003 (Rv. 564324 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Poteri del giudice di appello - "Reformatio in pejus" - Nei confronti dell'appellante non appellato incidentalmente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Poiché i poteri del giudice d'appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in pejus" in danno dello stesso appellante. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui l'appellato, essendosi costituito oltre il termine fissato dall'art. 436 cod. proc. civ., era decaduto dal diritto di proporre appello incidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)