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Sez. 2, Sentenza n. 2026 del 09/04/1979 (Rv. 398419 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398419-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - REQUISITI.*

Il termine dedotto in contratto deve ritenersi essenziale solo se la sua improrogabilita risulti dall'univoca volonta manifestata dalle parti in base alle espressioni usate (pur senza necessita di formule solenni), ovvero con riguardo alla natura e all'oggetto del contratto, nell'ipotesi in cui, con l'inutile decorso del termine pattuito, vada perduta la stessa utilita economica tenuta presente dalle parti nella stipulazione del negozio. (V 3489/78, mass n 392981; (V 296/77, mass n 383822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)