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Sez. 2, Sentenza n. 3489 del 11/07/1978 (Rv. 392981 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - IMPROROGABILITA - SOGGETTIVA ED OGGETTIVA - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392981-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - IMPROROGABILITA - SOGGETTIVA ED OGGETTIVA - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E essenziale il termine dedotto in contratto quando l'improrogabilita di esso risulti soggettivamente, dalla volonta manifestata dalle parti attraverso le espressioni usate, pur senza necessita di formule solenni, ovvero oggettivamente, per la natura e l'oggetto del contratto, la cui utilita economica, tenuta presente dalle parti stesse nella stipulazione del negozio, andrebbe perduta con l'inutile decorso del termine pattuito. L'accertamento del carattere essenziale del termine convenuto dalle parti costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile in Sede di legittimita se correttamente e congruamente motivato. (V 296/77, mass n 383822; (V 887/75, mass n 374275; (V 3445/71, mass n 355042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)