Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 29/10/1973 (Rv. 366362 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - FONDO INCLUSO IN PIANO REGOLATORE - DESTINAZIONE SCOLASTICA - SUOLO EDIFICATORIO - VALUTAZIONE AUTOMATICA - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - FONDO INCLUSO IN PIANO REGOLATORE - DESTINAZIONE SCOLASTICA - SUOLO EDIFICATORIO - VALUTAZIONE AUTOMATICA - INAPPLICABILITA.*
L'inclusione di un fondo nel piano regolatore e la sua destinazione vincolata ad attrezzature scolastiche, per quanto si tratti di fatti limitativi dello sfruttamento economico del terreno, presuppongono tuttavia ed anzi certificano la sua natura edificatoria e quindi escludono ch'esso possa qualificarsi fondo rustico e consenta l'applicazione, ai fini dell'imposta di registro, del criterio di valutazione automatica a sensi della legge 27 maggio 1959, n 355. (V 2371/71, mass n 353290; 823/69, mass n 339155).*
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)