Sez. 1, Sentenza n. 823 del 15/03/1969 (Rv. 339155 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - DEFINIZIONE DELLA NATURA RUSTICA OD EDIFICATORIA DI UN FONDO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE SEZIONE VALUTAZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - DEFINIZIONE DELLA NATURA RUSTICA OD EDIFICATORIA DI UN FONDO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE SEZIONE VALUTAZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
La legge 20 ottobre 1954, n.1044, alla quale fa riferimento l'art.3 della legge 27 maggio 1959, n.355, contenente modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, nel dettare un proprio sistema di valutazione automatica dei fondi rustici, non fornisce alcuna definizione degli stessi, la quale quindi non e diversa da quella del linguaggio comune. L'indagine per individuare la natura rustica o edificatoria del fondo, la quale pertanto rientra nella Competenza della Sezione valutazione della commissione provinciale delle imposte, non postula che un accertamento di mero fatto, cui il giudice procede con criteri di discrezionale valutazione, e sulla base di elementi obiettivi, in concreto determinabili di volta in volta, quali l'ubicazione del suolo, la sua maggiore o minore accessibilita, lo sviluppo edilizio della zona circostante, l'esistenza (anche 'in fierì). Dei servizi pubblici indispensabili - come le condutture idriche ed elettriche, le strade, le fognature ecc, il collegamento con le vicine citta o centri abitati, l'inclusione del fondo nell'ambito di piani regolatori con destinazione edilizia.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)