Sez. L, Sentenza n. 6885 del 14/12/1982 (Rv. 424536 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - FONTE UNICA E SUFFICIENTE DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - FONTE UNICA E SUFFICIENTE DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
Il contegno processuale delle parti può costituire, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite; ciò specie nelle controversie di lavoro, in ordine alle quali l'art. 437 cod. proc. civ. (nel testo fissato dall'art. 1, legge 11 agosto 1973, n. 533) vieta, in in coordinazione con l'art. 416 dello stesso codice, di proporre nel giudizio di appello eccezioni nuove, che il convenuto non abbia proposto nella memoria di Costituzione in primo grado. (Conf 5402/80, mass n 409282, sulla prima parte; (Conf 1983/79, mass n 398386, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)