Sez. L, Sentenza n. 533 del 21/01/1984 (Rv. 432758 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA AGLI EFFETTI PROBATORI.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA AGLI EFFETTI PROBATORI.*
Il contegno processuale della parte può costituire, specie nelle controversie di lavoro, unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite, attesi i doveri relativi alla propria difesa disposti per il convenuto dall'art. 416 cod. proc. civ.. (V 2806/83, mass n 427723; (V 6885/82, mass n 424536).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)