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Sez. L, Sentenza n. 533 del 21/01/1984 (Rv. 432758 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA AGLI EFFETTI PROBATORI.*
Stato
decisa il 1984-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432758-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA AGLI EFFETTI PROBATORI.*

Il contegno processuale della parte può costituire, specie nelle controversie di lavoro, unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite, attesi i doveri relativi alla propria difesa disposti per il convenuto dall'art. 416 cod. proc. civ.. (V 2806/83, mass n 427723; (V 6885/82, mass n 424536).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)