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Sez. U, Ordinanza n. 19601 del 17/07/2008 (Rv. 604338 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Accertamento dell'obbligo del terzo - Proponibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604338-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile in pendenza di un processo di esecuzione, è invece proponibile nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all'esigenza di certezza sull'ammontare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 cod. proc. civ.) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 cod. proc. civ.), soggetta ai normali rimedi impugnatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)