Sez. U, Sentenza n. 1139 del 26/10/2000 (Rv. 541221 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Processo di esecuzione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
A seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione. Pur costituendo, difatti, l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale "de quo" nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una "decisione di merito di primo grado" avente natura di sentenza, e ad organi quali "il giudice istruttore ed il collegio" (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo "per gradi", sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato "ex lege" come "giudice istruttore" (parlando la legge, viceversa, di "giudice dell'esecuzione").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2930, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)