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Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991 (Rv. 470961 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Processo con pluralità di parti - Impugnazione autonoma proposta sotto forma di ricorso principale dopo la notifica del primo ricorso - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470961-01

Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere

In applicazione del principio dell'unità dell'impugnazione, per il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali successive impugnazioni della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una parte la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi contro la medesima sentenza nello stesso procedimento, nella forma delle impugnazioni incidentali; in conseguenza, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, per gli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per essere stata da altri in precedenza proposta quella principale, si converte in ricorso incidentale - ed è quindi ammissibile - solo ove la sua notificazione sia avvenuta nel termine previsto per il ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)