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Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 05/08/2004 (Rv. 576478 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione notificato da una delle parti del procedimento - Ricorsi delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Conversione dei ricorsi di dette parti proposti come principali in ricorsi incidentali - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576478-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

Atteso il principio di unità dell'impugnazione (secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo, nel quale sono destinate a confluire a pena di decadenza per essere decise simultaneamente tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali hanno sempre carattere incidentale), nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti cui questo sia stato notificato, devono proporre a pena di decadenza i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod.proc.civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, può convertirsi in quest'ultima se ne ha i requisiti temporali, ovvero se la notificazione del relativo atto non eccede il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)