Sez. 2, Sentenza n. 1466 del 11/06/1964 (Rv. 302080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - AZIONI ORDINARIE DI ANNULLAMENTO E DI NULLITA - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - AZIONI ORDINARIE DI ANNULLAMENTO E DI NULLITA - PERSISTENZA.*
L'impugnazione ex art.2113 cod.civ. di rinunce o transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti al lavoratore da Disposizioni inderogabili di legge (o di norme corporative), si aggiunge e non si sostituisce ai normali mezzi di impugnazione dei contratti, cioe alle normali azioni di nullita o annullabilita. Pertanto, ove detta rinuncia o transazione sia impugnata esclusivamente per il suo oggetto, cioe per la natura dei diritti cui il negozio si riferisce, l'Azione relativa e solo quella ex art.2113 cod.civ., quindi, essa deve essere proposta entro il termine trimestrale di decadenza previsto da detto articolo, rimanendo salve per gli altri eventuali vizi del negozio stesso, le ordinarie azioni di nullita o di annullabilita, cosicche il termine di decadenza non pregiudica il termine di prescrizione riguardante le azioni di annullabilita, come lascia inalterata l'imprescrittibilita delle azioni di nullita. (Cfr 2951/58; 726/58; 2207/55; 1291/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)