Sez. L, Sentenza n. 7017 del 20/12/1982 (Rv. 424679 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERMEDIAZIONI FITTIZIA - ILLICEITÀ DELLA CAUSA - TRANSAZIONI DETERMINANTI ABDICAZIONE DEI LAVORATORI AI DIRITTI NASCENTI DELLA NULLITÀ DEI NEGOZI FITTIZI - NULLITÀ - DISCIPLINA RELATIVA - DEROGA EX ART. 2113 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERMEDIAZIONI FITTIZIA - ILLICEITÀ DELLA CAUSA - TRANSAZIONI DETERMINANTI ABDICAZIONE DEI LAVORATORI AI DIRITTI NASCENTI DELLA NULLITÀ DEI NEGOZI FITTIZI - NULLITÀ - DISCIPLINA RELATIVA - DEROGA EX ART. 2113 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stante l'illiceità della causa dei negozi diretti alla Costituzione di una intermediazione fittizia nelle prestazioni di lavoro, sia a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1369 del 1960 - il cui art. 1 espressamente prevede che i lavoratori impiegati in violazione del relativo divieto sono considerati, ad ogni effetto, alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato la loro attività - sia anche anteriormente, in applicazione del principio per cui l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento, in violazione degli obblighi imposti dalla legge 29 aprile 1949 n. 264, e la loro messa a disposizione di altra impresa mediante contratto di appalto determina la nullità dell'intero rapporto, restando valido ed efficace solo quello concretamente intercorso con il soggetto di fatto beneficiario delle prestazioni lavorative, sono nulle le transazioni che comportano abdicazione dei lavoratori ai diritti nascenti dalla nullità dei negozi fittizi come sopra posti in essere, ancorché le parti abbiano espressamente trattato della nullità stessa, e l'Esercizio della relativa Azione di nullità non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 2113 cod.civ. che, prevedendo l'impugnazione di rinunzie e transazioni in materia di diritti indisponibili (esclusa, peraltro allorché il negozio sia stato stipulato con l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro o della commissione provinciale di conciliazione), istituisce un rimedio che si aggiunge ma non sostituisce e non esclude i normali mezzi di impugnazione dei contratti e cioè le normali azioni di nullità o di annullabilità. (V 5684/80, mass n 409531; (V 3104/80, mass n 406885; (V 1466/64, mass n 302080).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1972 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)