Sez. L, Sentenza n. 14320 del 13/07/2016 (Rv. 640566 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Agenzia delle Dogane - Contratto collettivo integrativo del 13 ottobre 2005 - Procedure selettive per lo sviluppo economico - Limitazione al personale in servizio - Legittimità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il c.c.n.l. relativo al personale del Comparto delle Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002-2005, ha previsto che i criteri di organizzazione delle selezioni ivi stabiliti fossero "integrabili" da parte del contratto integrativo (art. 83, comma 7) e che le progressioni economiche dovessero essere organizzate dalle diverse Agenzie fiscali in modo da collegare lo sviluppo economico dei dipendenti all'interno delle aree, alla promozione di "reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato"(art. 85, comma 1), sicché il contratto collettivo integrativo della Agenzia delle Dogane stipulato il 13 ottobre 2005 legittimamente ha stabilito che alle procedure selettive ivi previste potesse partecipare soltanto il personale in servizio e/o in organico presso l'Agenzia delle Dogane alla data di sottoscrizione dell'accordo, non essendo raggiungibili i suddetti obiettivi incentivando personale non più in servizio al momento della stipula del contratto integrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 83 com. 7, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 85 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)