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Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 29/05/1987 (Rv. 453446 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - LIMITI - VALORE PROBATORIO DI UN MEZZO ISTRUTTORIO ATTRIBUITO "OPE LEGIS" - RICONOSCIMENTO DI UNA SCRITTURA PRIVATA PER MANCATO DISCONOSCIMENTO - INCLUSIONE - MEZZO ISTRUTTORIO IDONEO AD INFIRMARE L'AUTENTICITÀ DELLA SCRITTURA PRIVATA - QUERELA DI FALSO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1987-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453446-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - LIMITI - VALORE PROBATORIO DI UN MEZZO ISTRUTTORIO ATTRIBUITO "OPE LEGIS" - RICONOSCIMENTO DI UNA SCRITTURA PRIVATA PER MANCATO DISCONOSCIMENTO - INCLUSIONE - MEZZO ISTRUTTORIO IDONEO AD INFIRMARE L'AUTENTICITÀ DELLA SCRITTURA PRIVATA - QUERELA DI FALSO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Il principio per cui il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de veritate, deve essere sempre ammesso, anche se i fatti dedotti siano stati già accertati od esclusi dalle risultanze di causa, non opera quando si tratta di mezzi istruttori ai quali è attribuito ope legis un determinato valore probatorio come nel caso del riconoscimento di una scrittura privata per mancato disconoscimento (art. 215 cod. proc. civ.), poiché in questo caso l'accertamento del fatto controverso viene acquisito in forza di legge; ne consegue che per escludere l'autenticità della scrittura privata, riconosciuta o legalmente considerata tale, l'unico mezzo possibile è costituito dalla querela di falso. (Conf 679/63, mass n 260904; sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)