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Sez. 2, Sentenza n. 679 del 21/03/1963 (Rv. 260904 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTO PUBBLICO - SCRITTURA PRIVATA - IMPUGNATIVA DELLA SOTTOSCRIZIONE E DEL CONTENUTO - MEZZI - QUERELA DI FALSO - VERIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1963-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260904-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTO PUBBLICO - SCRITTURA PRIVATA - IMPUGNATIVA DELLA SOTTOSCRIZIONE E DEL CONTENUTO - MEZZI - QUERELA DI FALSO - VERIFICAZIONE - CONDIZIONI.*

Il problema della autenticita delle scritture, che ha decisiva Rilevanza in ordine alla efficacia della prova documentale, si identifica con quello della certezza della sottoscrizione. Mentre l'atto pubblico fa piena prova della paternita del documento (art 2700 cod civ) la scrittura privata, non riconosciuta o legalmente considerata tale, si presenta priva di ogni attendibilita quanto al suo autore (art 2702 cod civ). la indagine circa la verita del contenuto riguarda, invece, la corrispondenza delle dichiarazioni risultanti dal documento. Ai sensi dell'art 2700 cod civ, l'atto pubblico fa piena prova anche dell'elemento intrinseco, limitatamente alle 'dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiutì. Al contrario, la scrittura privata, non presumendo la legge l'affermazione della verita, non fornisce alcuna certezza dei fatti in essa rappresentati, e, pur nella ipotesi di riconoscimento tacito o espresso, la piena prova resta circoscritta al solo elemento estrinseco della sottoscrizione. Per escludere l'autenticita dell'atto pubblico e della scrittura privata, riconosciuta o legalmente considerata tale, l'unico mezzo possibile e costituito dalla querela di falso, mentre, in ogni altro caso, l'impugnativa della sottoscrizione puo essere effettuata, in via di eccezione, mediante il semplice disconoscimento della scrittura prodotta in giudizio, ovvero mediante ricorso alla querela di falso, con il conseguente carico per la parte istante del piu gravoso Onere probatorio. Per converso, la contestazione della verita intrinseca del contenuto impone, quale unico mezzo il ricorso alla querela di falso, soltanto quando si tratti di atto pubblico e limitatamente alle dichiarazioni e ai fatti costituenti piena prova ai sensi dell'art 2700 cod civ, mentre la impugnativa del contenuto delle scritture private, anche riconosciuta, e delle altre circostanze, risultanti dall'atto pubblico senza alcuna particolare Rilevanza probatoria, va effettuata nelle normali forme e con i consueti mezzi, attraverso i quali viene di regola dimostrata la difformita tra volonta e dichiarazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)