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Sez. 3, Sentenza n. 21966 del 15/03/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 231645 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Possessore del fondo - Responsabilità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231645-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del soggetto avente la disponibilità di un'area sulla quali terzi abbiano abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione agevolatrice, non sussistendo in questo caso una posizione di garanzia in capo allo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)