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Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 12/10/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233007 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Possessore o proprietario del fondo - Responsabilità in quanto tale - Esclusione - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233007-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il proprietario di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)