Sez. L, Sentenza n. 14011 del 30/06/2005 (Rv. 582269 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO | Carattere esclusivo - Insussistenza - Limiti.
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di collaborazione continuativa) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie disdetta) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)