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Sez. 2, Sentenza n. 904 del 23/01/2001 (Rv. 543411 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO | Carattere esclusivo - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543411-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO

L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di agenzia perfezionatosi con l'accettazione da parte del promissario della proposta come formulata dal promittente) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie atto introduttivo della procedura arbitrale) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)