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Sez. 2, Sentenza n. 3220 del 27/05/1982 (Rv. 421168 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE INSTAURATE PER OTTENERE IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI NEI RAPPORTI DI VICINATO - CRITERI PREVISTI PER LE CAUSE RELATIVE AL DIRITTO DI SERVITÙ - APPLICABILITÀ - FONDO SERVENTE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421168-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE INSTAURATE PER OTTENERE IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI NEI RAPPORTI DI VICINATO - CRITERI PREVISTI PER LE CAUSE RELATIVE AL DIRITTO DI SERVITÙ - APPLICABILITÀ - FONDO SERVENTE - INDIVIDUAZIONE.*

Al fine della Determinazione della Competenza per valore in ordine alle controversie instaurate per ottenere il rispetto delle distanze legali nei rapporti di vicinato, trovano applicazione i criteri previsti per le cause relative al diritto di servitù, avendosi riguardo al valore, non del fondo dell'attore, bensì di quello del convenuto che, in quanto soggetto alla limitazione legale di cui si pretende l'osservanza, assume configurazione simile a quella del fondo servente, e ciò anche se il convenuto stesso opponga il criterio della prevenzione, poiché, pure in questo caso, si resta sempre nell'ambito delle limitazioni legali della proprietà. Unicamente se il convenuto pretenda di essere titolare di un diritto di servitù, tale da rendere inoperante la limitazione legale a suo carico, il valore della causa deve essere determinato con riferimento al fondo dell'attore (che funge da fondo servente rispetto al diritto vantato dal convenuto), dato che solo in siffatta ipotesi, per effetto della difesa di quest'ultimo, la pretesa originaria dello attore risulta modificata, talché l'accertamento di compiere verte sull'esistenza del diritto del convenuto a conservare, a titolo di servitù, le opere denunciate come violatrici delle limitazioni legali. (V 4390/78, mass n 394064; (V 1004/73, mass n 363411; (V 3480/72, mass n 361380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)